Art. 32 - LEGGE 69-2009 - d(dal sito www.clanius.com)
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La
Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del
settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva
operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il
Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità
amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite
convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni
è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».
Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo
statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate
al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo
economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».
Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in
forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse
modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un
portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti
pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse
finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre
2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.